Art. 57 — Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato
Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennita' e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva