Art. 68 — Indennita' degli esperti delle sezioni agrarie
Agli esperti delle sezioni agrarie e' dovuta, per ogni udienza, l'indennita' di euro 1,55. Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennita' di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva