capo I — Restituzione e vendita di beni sequestrati
- Art. 149 — Raccordo
- Art. 150 — Restituzione di beni sequestrati
- Art. 151 — Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari
- Art. 152 — Vendita
- Art. 153 — Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati
- Art. 154 — Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori