Art. 104 — Compenso dell'investigatore privato
Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio e' liquidato dall'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva