Art. 119 — Equiparazione dello straniero e dell'apolide
Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato, altresi', allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonche' ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva