Art. 147 — Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento
In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva