Art. 16 — Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato
In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva