Art. 200 — Applicabilita' della procedura nel processo penale
Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonche' le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva