Art. 226
(Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione) Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva