Art. 81 — Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
- a)attitudini ed esperienza professionale;
- b)assenza di sanzioni disciplinari;
- c)anzianita' professionale non inferiore a sei anni. L'inserimento nell'elenco e' revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva