Art. 81Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

  • a)attitudini ed esperienza professionale;
  • b)assenza di sanzioni disciplinari;
  • c)anzianita' professionale non inferiore a sei anni. L'inserimento nell'elenco e' revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.

Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art81 · fonte su Normattiva