Art. 9 — Contributo unificato
E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva