Art. 155
(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 155 — Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati
Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia. Sono spese anticipate dall'erario: a) le…
Art. 155 — Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati
Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia. Sono spese anticipate dall'erario: a) le…
Art. 156 — Spese nella procedura di vendita di beni confiscati
Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono: a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato…
Art. 156 — Spese nella procedura di vendita di beni confiscati
Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono: a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato…
Art. 156
(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)…
Art. 86 — Vendita o distruzione delle cose confiscate
1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui e' stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni di vendita puo' essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei …
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114~art155 · fonte su Normattiva