Art. 22 — Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio
Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui e' inserita.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva