Art. 232
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 232 — Dilazione e rateizzazione del pagamento
Il debitore puo' chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine piu' breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta e' presentata, a pena di decadenza…
Art. 240 — Dilazione e rateizzazione del pagamento
Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1.…
Art. 232 — Dilazione e rateizzazione del pagamento
Il debitore puo' chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine piu' breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta e' presentata, a pena di decadenza…
Art. 240 — Dilazione e rateizzazione del pagamento
Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1.…
Art. 240
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)…
Art. 218
(Dilazione o rateizzazione del credito)…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114~art232 · fonte su Normattiva