Art. 290 — Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri
In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva