Art. 54
(Adeguamento periodico degli onorari)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Adeguamento periodico degli onorari)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 54 — Adeguamento periodico degli onorari
La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo e' adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale…
Art. 54 — Adeguamento periodico degli onorari
La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo e' adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale…
Art. 52 — Aumento e riduzione degli onorari
Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino al doppio. Se la prestazione non e' completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili…
Art. 52 — Aumento e riduzione degli onorari
Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino al doppio. Se la prestazione non e' completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili…
Art. 64 — Indennita' dei magistrati onorari
Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennita' previste per lo svolgimento della loro attivita' di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli…
Art. 278 — Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114~art54 · fonte su Normattiva