Art. 60Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile

Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Nella convenzione, che puo' prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:

  • a)i compensi, anche forfettizzati;
  • b)le modalita' e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
  • c)le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.

Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114~art60 · fonte su Normattiva