Art. 19Art. 15 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638

A render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione, e' necessaria la presenza almeno della meta' del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art19 · fonte su Normattiva