Art. 186

[1]Commissione per l'assegnazione degli alloggi

[2]Art. 10. L. n. 619/1952 e art. 4, L. n. 126/1967. Per l'assegnazione degli alloggi e' costituita apposita commissione, composta del sindaco di Matera, che la presiede, di un rappresentante del Prefetto, del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale agrario, della sezione riforma dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, nonche' del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera. In caso di parita' di votazione prevale il voto del presidente. Le assegnazioni sono fatte previo accertamento del possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti prescritti dal terzo comma dell'art. 183 ed in conformita' dei criteri stabiliti nel programma. Gli alloggi costruiti in applicazione delle presenti norme o delle precedenti leggi sul risanamento dei rioni "Sassi", ove si rendessero per qualsiasi causa disponibili, sono utilizzati per i fini e secondo le vigenti leggi sull'edilizia popolare con preferenza nei confronti degli abitanti dei rioni stessi.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art186 · fonte su Normattiva