Art. 196
[1]Disposizioni per la tutela artistica e paesistica
[2]Art. 9, L. n. 126/1967; In quanto compatibili con le norme del presente capo, si applicano le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica; gli immobili compresi nel piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni "Sassi" sono assoggettati alle norme delle dette leggi anche se non sia intervenuto un formale atto di vincolo.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva