Art. 197
[1]Agevolazioni fiscali
[2]Art. 10, L. n. 126/1967; Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente capo sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti o compensi spettanti agli uffici finanziari.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva