Art. 197

[1]Agevolazioni fiscali

[2]Art. 10, L. n. 126/1967; Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente capo sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti o compensi spettanti agli uffici finanziari.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art197 · fonte su Normattiva