Art. 203
[1]Opere di rimboschimento in Calabria
[2]Art. 87, c. 1°, R.D. n. 3267/1923. Alle province della Calabria si applicano le disposizioni di cui all'art. 178, per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni privati, acquistati od espropriati per essere rimboscati o ridotti a pascolo, senza pero' che questi entrino a far parte del demanio forestale dello Stato.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva