Art. 203

[1]Opere di rimboschimento in Calabria

[2]Art. 87, c. 1°, R.D. n. 3267/1923. Alle province della Calabria si applicano le disposizioni di cui all'art. 178, per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni privati, acquistati od espropriati per essere rimboscati o ridotti a pascolo, senza pero' che questi entrino a far parte del demanio forestale dello Stato.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art203 · fonte su Normattiva