Art. 204
[1]Piano organico di opere straordinarie
[2]Art. 1, L. n. 1177/1955. Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad attuare in Calabria, per un periodo di dodici anni dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1967, un piano organico di opere straordinarie per la sistemazione idraulico-forestale, per la sistemazione dei corsi di acqua e di bacini montani, per la stabilita' delle pendici, per la bonifica montana e valliva.
[3]idem, c. 2°. Coordinatamente con tali opere sono disposte quelle occorrenti per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo di alluvione e frane.
[4]Art. 1, L n. 890/1962. Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei comuni dall'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, recante provvedimenti per l'esecuzione di nuove opere marittime, e' assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 220.
[5]Art. 1, c. 3°, legge n. 1177/1955. Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e dei terreni viciniori agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilita' e di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sara' disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati.
[6]Idem, c. 4°. Agli effetti dell'attuazione del piano organico di cui al primo comma possono, a carico dei fondi di cui all'art. 208, essere autorizzati acquisti, da parte della Azienda foreste demaniali, di terreni degradati da destinare a rimboschimento.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva