Art. 215
[1]Affidamento dell'esecuzione delle opere
[2]Art. 12, L. n. 1177/1955 D.P.R. n. 257/1966. La esecuzione delle opere di cui al presente capo e' affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente ad aziende autonome statali ed alla Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria. Potra' essere affidata altresi' ad enti locali e loro consorzi ed a consorzi di bonifica e di irrigazione.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva