Art. 217

Art. 14, L. n. 1177/1955. Consegna delle opere agli enti competenti Le opere di cui al presente capo, a misura che siano ultimate, sono dalla Cassa per il Mezzogiorno consegnate agli enti che devono curarne la manutenzione, a termini delle leggi organiche, fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell'art. 208 per le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art217 · fonte su Normattiva