Art. 221
[1]Relazione riassuntiva sull'intervento
[2]Art. 6, L. n. 890/1962. Entro il 30 settembre 1966 il Governo della Repubblica presenta al Parlamento una relazione riassuntiva sull'attuazione delle disposizioni del presente capo, corredate dalle proposte, anche di spesa, per il completamento delle opere eventualmente necessarie al raggiungimento dei fini previsti.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva