Art. 270

[1]Benefici per la realizzazione dei piani di sistemazione e di ricomposizione

[2]Art. 17, legge numero 588/1962. Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dall'art. 269, lettera a), saranno posti a carico degli stanziamenti di cui al presente capo per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formulazione dei piani. Le agevolazioni fiscali previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, per i piani di ricomposizione fondiaria sono estese alle permute, acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario. Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'Ispettorato compartimentale agrario e, per i territori montani e i comprensori di bonifica montana, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art270 · fonte su Normattiva