Art. 278

[1]Disposizioni generali

[2]Art. 25, numero 588/1962. Per tutta la durata delle disposizioni previste dal presente capo e ai fini della loro attuazione, si applicano, in quanto siano piu' favorevoli, le disposizioni della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art278 · fonte su Normattiva