Art. 299
[1]Provvidenze creditizie per opere di bonifica nell'agro romano e nell'agro pontino
[2]Art. 28, c. 2°, legge numero 647/1905. Ai sensi del testo unico delle leggi sulla bonifica dell'agro romano approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e limitatamente alle zone ricadenti nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico, ai proprietari ed agli acquirenti di terreni, esclusi quelli che godono il beneficio del pagamento rateale del prezzo, i quali assumono l'esecuzione dei progetti di bonifica agraria e dei lavori di bonifica idraulica messi a loro carico, compresa la costruzione di fabbricati rurali, possono essere concessi mutui di favore con interessi del 2,50 per cento, rimborsabili in 45 annualita' a far tempo dal quinto anno dopo la concessione del mutuo. Nei primi cinque anni i mutuatari pagheranno i soli interessi; nei quarantacinque anni successivi agli interessi sara' aggiunta la quota di ammortamento.
[3]Art. 29, c. 2°, legge numero 647/1905. Le somme occorrenti per la concessione dei mutui di cui al primo comma sono somministrate dalla Cassa DD. PP. ad un tasso di interesse non superiore al 4 per cento. La differenza fra il tasso di cui al precedente comma e quello di favore di cui al primo comma del presente articolo e' posta a carico del Ministero dell'agricoltura e foreste.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva