Art. 315
[1]Determinazione della spesa di manutenzione delle strade e liquidazione dei contributi
[2]Art. 10, legge numero 601/1917. L'ammontare complessivo delle spese di manutenzione ordinaria delle opere di cui alle disposizioni contenute nel presente capo e' stabilito in base a regolari progetti, compilati dagli uffici tecnici provinciali, ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici. La liquidazione dei contributi dello Stato e dei comuni e' fatta dal Ministero dei lavori pubblici nel primo quadrimestre di ciascun anno, in base alle risultanze del conto dell'anno precedente e del collaudo definitivo, al quale interviene un funzionario del genio civile. Le quote a carico dei comuni e dello Stato sono versate alla provincia entro quattro mesi dalla loro liquidazione. L'amministrazione dello Stato ha facolta' di affidare, mediante speciali convenzioni, alle province di Calabria e di Basilicata, in tutto o in parte, la manutenzione delle strade nazionali di dette province.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva