Art. 315

[1]Determinazione della spesa di manutenzione delle strade e liquidazione dei contributi

[2]Art. 10, legge numero 601/1917. L'ammontare complessivo delle spese di manutenzione ordinaria delle opere di cui alle disposizioni contenute nel presente capo e' stabilito in base a regolari progetti, compilati dagli uffici tecnici provinciali, ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici. La liquidazione dei contributi dello Stato e dei comuni e' fatta dal Ministero dei lavori pubblici nel primo quadrimestre di ciascun anno, in base alle risultanze del conto dell'anno precedente e del collaudo definitivo, al quale interviene un funzionario del genio civile. Le quote a carico dei comuni e dello Stato sono versate alla provincia entro quattro mesi dalla loro liquidazione. L'amministrazione dello Stato ha facolta' di affidare, mediante speciali convenzioni, alle province di Calabria e di Basilicata, in tutto o in parte, la manutenzione delle strade nazionali di dette province.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art315 · fonte su Normattiva