Art. 19 — Art. 18 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3a
Presso il Ministero delle finanze e' istituito un Ufficio generale del Catasto, tecnico ed amministrativo, al quale appartiene la direzione e la vigilanza di tutte le operazioni catastali.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti