Art. 10 — Art, 9 T. U. 5 agosto 1927
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →
Non e' ammessa dispensa dal compiere la ferma di leva se non nei casi determinati dalla legge e in quelli per i quali la legge da' espressa facolta' al Ministro per la guerra.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva