Art. 70 — 2° e 3° comma art. 14 legge 6 giugno 1935, n. 1404
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[1]L'ufficiale iscritto nel ruolo dei comandi marittimi o in quello del servizi non puo' conseguire l'avanzamento, se non siano stati promossi tutti i pari grado prescelti ed iscritti in quadro che lo precedevano nel ruolo di provenienza.
[2]La limitazione di cui al precedente comma cessa di avere effetto rispetto a quegli ufficiali prescelti ed iscritti in quadro nel ruolo del comandi navali o delle direzioni, i quali, non avendo conseguita la promozione entro il periodo di validita' del quadro di avanzamento in cui furono iscritti per la prima volta, vengano a trovarsi, nel quadro successivo, posposti ad ufficiali, meno anziani, nuovi iscritti nel quadro stesso.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva