Art. 146
Anche i soci di cooperative per costruzione di case popolari od economiche non mutuatarie della Cassa depositi e prestiti nonche' i loro aventi causa, possono effettuare il riscatto degli alloggi loro assegnati alle stesse condizioni e modalita' stabilite per le cooperative mutuatarie della Cassa predetta, ove concorra il consenso del Ministero dei lavori pubblici e quello dell'ente mutuante.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva