Art. 168

[1](Art. 36, R. decreto-legge 4 settembre 1925. n. 1604 - Art. 10, ultimo comma, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).

[2]La laurea in scienze politiche e equipollente alla laurea in giurisprudenza agli effetti dell'ammissione a tutti i concorsi per le Amministrazioni governative, salvo che per la carriera giudiziaria.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art168 · fonte su Normattiva