Art. 97

[1](Art. 3, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, 1176).

[2]Il Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro degli affari esteri, puo' autorizzare professori di Istituti superiori esteri ad impartire temporaneamente insegnamenti nelle Regie Universita' e nei Regi Istituti superiori del Regno. All'uopo e' necessario il consenso dei rettori e direttori, udito il Consiglio della Facolta' o Scuola competente.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art97 · fonte su Normattiva