Art. 97
[2]Il Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro degli affari esteri, puo' autorizzare professori di Istituti superiori esteri ad impartire temporaneamente insegnamenti nelle Regie Universita' e nei Regi Istituti superiori del Regno. All'uopo e' necessario il consenso dei rettori e direttori, udito il Consiglio della Facolta' o Scuola competente.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva