Art. 113 — Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
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I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
- a)in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b)in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
- c)a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d)a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e)a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati;
- f)a mezzo di societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116.
Testo vigente dal 28 settembre 2000 al 1 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva