Art. 131 — Incompatibilita' ed ineleggibilita'
Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo:
- a)i deputati, i senatori, i parlamentari europei; b)i consiglieri e gli assessori regionali;
- c)gli amministratori di enti locali o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato;
- d)coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilita' alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;
- e)i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al controllo del comitato nonche' i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione;
- f)i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;
- g)coloro che prestano attivita' di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;
- h)coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato.
Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva