Art. 131Incompatibilita' ed ineleggibilita'

Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo:

  • a)i deputati, i senatori, i parlamentari europei; b)i consiglieri e gli assessori regionali;
  • c)gli amministratori di enti locali o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato;
  • d)coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilita' alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;
  • e)i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al controllo del comitato nonche' i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione;
  • f)i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;
  • g)coloro che prestano attivita' di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;
  • h)coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato.

Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art131 · fonte su Normattiva