Art. 136 — Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori
Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva