Art. 190Residui passivi

Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art190 · fonte su Normattiva