Art. 37Composizione dei consigli

Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:

  • a)da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
  • b)da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
  • c)da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
  • d)da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
  • e)da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
  • f)da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  • g)da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
  • h)da 12 membri negli altri comuni. Il consiglio provinciale e' composto dal presidente della provincia e:
  • a)da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
  • b)da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
  • c)da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
  • d)da 24 membri nelle altre province. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia. La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art37 · fonte su Normattiva