Art. 37 — Composizione dei consigli
Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:
- a)da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b)da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c)da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
- d)da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e)da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f)da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g)da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- h)da 12 membri negli altri comuni. Il consiglio provinciale e' composto dal presidente della provincia e:
- a)da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- b)da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- c)da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- d)da 24 membri nelle altre province. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia. La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva