Art. 5 — Programmazione regionale e locale
La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali. La legge regionale disciplina altresi', con norme di carattere generale. modi e procedimenti per la verifica della compatibilita' fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.
Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva