Art. 56 — Requisiti della candidatura
Nessuno puo' presentarsi come candidato a consigliere in piu' di due province o in piu' di due comuni o in piu' di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale. Nessuno puo' essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in piu' di un comune ovvero di una provincia.
Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva