Art. 111
[1](art. 57, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Gli scrutini per anzianita' congiunta al merito nei casi previsti dal presente decreto devono essere tenuti almeno ogni trimestre.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva