Art. 151

[1](art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)

[2]Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione adottata sulle istanze, di cui al precedente articolo, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. Non e' ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennita' per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui al precedente comma. La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della vedova e degli orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti. Rimane sospeso il pagamento dell'indennita', per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il presidente dell'istituto, pero', su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, puo' consentire il pagamento di una parte dell'indennita' stessa; contro il provvedimento del presidente dell'istituto, l'interessato puo' ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art151 · fonte su Normattiva