Art. 40
[1](art. 17 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]I direttori di ufficio locale svolgono funzioni di dirigenza, di gestione e di controllo dell'ufficio a cui sono preposti, concorrono personalmente allo svolgimento dei servizi; vigilano e coordinano l'opera del personale dipendente; svolgono funzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi, dai decreti e dalle istruzioni che disciplinano i servizi postali e delle telecomunicazioni.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva