Art. 5 — Anticipazione del trattamento di fine rapporto (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il trattamento di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilita' di conseguire tale anticipazione.
Testo vigente dal 26 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva