Art. 114

[1]' solidale per l'imposta sui redditi (articolo 33 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Quando il presupposto dell'imposta si verifica unitariamente nei confronti di pi soggetti, ciascuno di essi e' tenuto in solido al pagamento dell'imposta, sanzioni e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi. 2. La solidarieta' di cui al comma 1 non opera se il possesso dei redditi spetta a pisoggetti in forza di diritti reali di diversa natura.

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