Art. 12

[1]degli intermediari della riscossione (articolo 21 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

[2]1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, gli intermediari della riscossione di cui all'articolo 9, comma 1, versano le somme riscosse alla Tesoreria dello Stato, al netto del compenso a essi spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi. 2. Entro il termine di cui al comma 1 gli intermediari predispongono e inviano telematicamente alla struttura di gestione di cui all'articolo 13 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario. 3. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, puessere stabilito che:

  • a)entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega gli intermediari comunicano alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verseranno ai sensi del comma 1;
  • b)entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80 per cento delle predette somme. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalita' applicative nonche' i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte degli intermediari e le modalita' di scambio dei dati fra gli interessati.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art12 · fonte su Normattiva