Art. 147
a seguito di misure cautelari adottate su iniziativa dell'ufficio (articolo 27, comma 7, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) 1. Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono adottate ai sensi dell'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, conservano, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, la loro validita' e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo puprocedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del presente titolo, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 177.
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